CORSO DI FORMAZIONE RLS (RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA) 32 ORE -ON LINE
CORSO FORMAZIONE RLS (RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA)
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) rappresenta una figura fondamentale all’interno di un’azienda o di un’unità produttiva della stessa: viene consultato dal datore di lavoro per la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del DVR e partecipa alle riunioni periodiche. È necessario quindi un continuo scambio di informazioni seguendo il principio del miglioramento continuo quale principio base della stessa normativa sulla sicurezza.
Il RLS ha diritto ad una formazione particolare per poter svolgere al meglio il proprio ruolo e rappresentare in modo soddisfacente i lavoratori sulle questioni della sicurezza.
Quali sono i diritti e doveri del RLS?
I diritti sono: partecipazione a corso di formazione sulla sicurezza di almeno 32 ore ed a successivi aggiornamenti annuali, permessi sindacali stabiliti dal CCNL, libero accesso ai luoghi di lavoro aziendali, consultazione sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, degli addetti all’emergenza e al pronto soccorso, consultazione sulla redazione del documento del rischio cui deve avere libero accesso, presenza alle verifiche degli organi di vigilanza, diritto di richiedere l’intervento degli organi di vigilanza, partecipazione alla riunione periodica, comunicazioni da parte del medico compente.
Per quanto riguarda, invece, i doveri:
Rispettare la legge sulla privacy e sul segreto industriale.
Si ricorda svolgere le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
I compiti del RLS sono:
Collaborare con il datore di lavoro per migliorare le condizioni di sicurezza.
Vigilare sull’applicazione della normativa sulla tutela del lavoro. Vagliare la congruità delle segnalazioni ricevute dai colleghi. Mantenersi aggiornato in materia di sicurezza. Invocare l’intervento dell’organo di vigilanza se necessario.
Obiettivi
Alla luce di quanto su riportato in riferimento ai diritti ed ai compiti del RLS, il corso intende formare il Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza secondo quanto stabilito dall’articolo 37 comma 10:
“10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.”
Costo: €110,00
Riferimenti normativi
La formazione del RLS è disciplinata dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., il quale ha in pratica riscritto, modificandolo in parte, il corrispondente art. 22 del D. Lgs.. 626/94 che, come è noto, è stato abrogato dal dlgs 81/08 (cd Testo Unico sulla Salute e sulla Sicurezza dei lavoratori).
Rilascio attestato Possibilità di rilascio attestato valido ai fini di legge conseguito su piattaforma FAD
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- E' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- E' consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- E' consultato in merito all’organizzazione della formazione;
- Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- Riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37del dlgs 81/08 e s.m.i.;
- Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali é, di norma, sentito;
- Partecipa alla riunione periodica;
- Fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- Avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
La verifica finale per il conseguimento dell’attestato è da effettuarsi presso la sede
|
|